Erogazioni liberali a onlus e associazioni di promozione sociale.

La C.M. 18.8.2005, n.39 ha chiarito l'ambito di applicazione dell'art.14, D.L. 35/2005, conv. con modif. con L. 80/2005 (cd. "decreto competitività") che ha introdotto il nuovo regime di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro ed in natura a favore di Onlus, associazioni di promozione sociale e fondazionei e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico.Le persone fisiche soggette ad Irpef e gli enti soggetti a Ires possono dedurre nel limte del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di euro 70.000 annui e fino al minore dei due limiti.

La Redazione